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Attività recenti

L'Ufficio legale interviene, d'accordo con il Responsabile nazionale del Settore, sui casi segnalati e documentati da cittadini, soci, sedi locali, in cui è opportuno agire.



CANI E GATTI

  • Corato (BA): a passeggio con il cane, annullato il divieto
    • 16/04/2009
    • I cani possono circolare nel centro storico di Corato. Questa volta è il Consiglio di Stato a bacchettare il sindaco Luigi Perrone e la sua ordinanza anti-fido. Dopo la sentenza del Tar regionale che a dicembre scorso ha dato ragione alle associazioni degli animalisti, impegnate in una campagna e un’azione decisa contro il divieto di portare a passeggio gli animali, anche i giudici amministrativi di Roma con un’ordinanza sospensiva hanno respinto il ricorso dell’amministrazione comunale. In attesa del giudizio di merito, il Consiglio di Stato ha imposto al primo cittadino di adeguare il regolamento della polizia municipale. Prima di poter vietare l’ingresso dei cani nel centro storico, quindi, l’amministrazione deve mettere mano all’articolo 64 del regolamento di polizia urbana.
      «La sentenza impugnata appare congruamente motivata - spiega il collegio - il comune di Corato dispone di uno strumento ordinario che può essere adattato alle esigenze perseguite dall’amministrazione». Per il momento rimane quindi nulla l’ordinanza del sindaco Perrone con cui si vieta l’ingresso nel centro storico di Corato a cani e rispettivi proprietari. Mancano le ragioni, ha già spiegato il collegio della seconda sezione del Tar, di una reale emergenza igienico-sanitaria o di pericoli per la pubblica incolumità legati alla presenza dei cani. Ma il caso non è affatto chiuso; al contrario, Perrone si è detto pronto ad andare avanti nella sua battaglia giudiziaria per mantenere la città pulita e rendere le piazze sicure per i bambini.
      «Aspettiamo che il Consiglio di Stato si esprima nel merito - attacca il primo cittadino - ma intanto porterò in consiglio la questione dei cani per adattare, come stabilisce l’ordinanza, il regolamento della polizia municipale e allargare eventualmente il divieto a più zone. Continuo ad assistere - aggiunge il sindaco uscente - a scene di proprietari incuranti dell’ambiente e delle persone».
      Prosegue, quindi, il braccio di ferro tra palazzo di città e le associazioni ricorrenti, Lav, Lida e Oipa che non ammettono provvedimenti così drastici nei confronti dei cani. Il contenzioso è cominciato l’estate scorsa, quando in via Pozzo di Candido, meglio conosciuta come piazza dei Bambini, sono comparsi cartelli con il divieto di conduzione e transito per i cani. La sanzione prevista è di 100 euro per chiunque passeggi con il proprio animale, anche se munito di guinzaglio. «L’accesso dei cani-dice il sesindaco - può essere causa di pericolo e disagio per l’incolumità dei frequentatori della piazza e per i più piccoli, motivo di turbamento della loro attività ludica».
      Valentina Marzo
      Nel centro storico

      L’ordinanza del sindaco di Corato vietava di andare a passeggio con il cane nel centro storico

      Il prossimo passo

      Il sindaco, Luigi Perrone, intende portare la questione in consiglio comunale per adeguarsi alla decisione del Consiglio di Stato.

      Il Corriere del Mezzogiorno – Bari
      giovedì 16 aprile 2009
      pag. 7

       

 

MALTRATTAMENTO

  • 2 mesi per l'uccisione di un gatto: pena congrua?
    • 03/04/2009
    • [di A. Gasparre*] Patteggiati 2 mesi di reclusione davanti al Tribunale di Vigevano (PV) per aver ucciso un gatto. Riflessioni relative alla congruità della pena in relazione al profilo soggettivo e alla concessione delle attenuanti generiche

      Uccise un gatto ‘colpevole’ di essersi introdotto nel suo orto. Intollerante alle ‘incursioni’ del felino, aveva deciso di adescarlo con una scatoletta di cibo e, mentre il gatto consumava il suo ultimo pasto, lo colpiva con colpi di badile. Poi, nascose il corpo del gatto in un sacchetto e lo gettò nell’immondizia. Un ‘delitto perfetto’, un crimine che avrebbe potuto rimanere nascosto e impunito, se non si fosse verificata la coincidenza del passaggio di un testimone oculare.
      Si apriva un procedimento penale, con prove pressoché schiaccianti: la scatoletta con cui era stato adescato il felino, l’autopsia sul gatto, le minacce di ‘eliminare il gatto’ fatte ai vicini, addirittura una confessione sulla stampa locale.
      Un caso apparentemente semplice e cristallino, che ha destato spunti di riflessione interessanti.
      Imputato per il delitto di cui all’art. 544 bis c.p., l’uomo rischiava una pena detentiva dai 3 ai 18 mesi, pena edittale suscettibile dei benefici di conversione in pena pecuniaria e di sospensione condizionale della pena esistenti per il colpevole che non sia pregiudicato.
      I proprietari del gatto e la LAV si costituivano parte civile, nonostante l’imputato avesse raggiunto un accordo con la Procura, per un ‘patteggiamento’ sulla pena. Tale accordo istituzionale prevedeva la ‘pena base’ ritenuta di giustizia pari a 4 mesi e 15 gg. Per effetto, poi, dello sconto che l’ordinamento concede a chi opta per il rito del patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) in cambio dello snellimento dei ruoli processuali e dell’accelerazione, veniva decurtato 1/3 della pena. Inoltre, veniva applicato l’ulteriore sconto di 1/3 per effetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), per cui la pena si riduceva a 2 mesi. A corollario di tale trattamento di favore, veniva concesso anche il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 e ss. c.p.), con consente di ‘congelare’ l’esecuzione della pena (sia detentiva che pecuniaria), nel caso in cui il giudice ritenga che il soggetto si asterrà da compiere altri reati e questo di fatto si realizzi per un periodo di 5 anni, nel caso di delitti.

      L’intervenuto accordo ‘sulla pena’ tra Procura e imputato prendeva avvio da un’analisi del materiale acquisito alle indagini preliminari del tutto superficiale: le S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali) indicavano come il gesto criminoso fosse stato ‘già minacciato’ nei confronti di ‘tutti i gatti dei vicini’; altresì, indicavano i tentativi di aggravare il reato, occultando le prove della macabra condotta. Non ritenendo congrua la pena oggetto di accordo, con memoria ex art. 90 c.p.p. le persone offese interloquivano con il Gip per indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali rigettare l’accordo proposto:
       la mancata contestazione delle circostanze aggravanti, quali emergenti già dagli atti di indagine (aver agito per motivi abietti o futili; aver tentato di aggravare il reato, cioè, aver cercato di occultare le prove e il corpo del reato;
       l’imputazione incompleta. L’accusa elaborata dalla Procura: “omissis… perché, colpendolo al torace con un corpo contundente, senza necessità, cagionava la morte”, non considerava che l’azione era stata compiuta anche con crudeltà. Le qualificazioni del ‘cagionare la morte di un animale’, contenute in via alternativa nella fattispecie astratta dell’art. 544 bis c.p. (id est, ‘con crudeltà o senza necessità’), ad un esame sommario del caso de quo, proprio della fase delle indagini preliminari, apparivano, realizzatesi cumulativamente, sia con crudeltà sia senza necessità, andando ad incidere sul giudizio di gravità del fatto commesso. Se, dunque, la forbice edittale da 3 a 18 mesi, si accontenta di una sola di queste qualificazioni del ‘cagionare la morte’, ne deriva che, nel caso in cui entrambe siano presenti, l’interprete dovrebbe intanto indicarle nel capo di imputazione e, conseguentemente, tenerle in considerazione per la scelta della pena base su cui operare tutti i benefici consentiti. Le due qualificazioni del ‘cagionare la morte’, già sufficienti alternativamente, qualora siano entrambe presenti, finiscono con l’aggravare la portata criminosa, sia sotto il profilo della gravità del reato che della capacità a delinquere del reo. In particolare, sotto il profilo soggettivo, gli elementi agli atti mostravano come vi fosse stato un atteggiamento soggettivo caratterizzato dal decorso del tempo tra ‘decisione’ di commettere il delitto ed ‘esecuzione’ dello stesso, atteggiamento che tradiva ostinazione delittuosa, evidente anche dalla condotta precedente e successiva alla consumazione del reato. Anche a non voler ritenere integrate le aggravanti suindicate, le stesse condotte dovevano essere vagliate attentamente alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (c. 2 nn. 1 e 3), in quanto caratterizzanti gravità del reato e capacità a delinquere;
       l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L’ultimo comma dell’art. 62 bis c.p., introdotto dalla L. 125/08, stabilisce che “in ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”. Tale criterio  non fa che trasporre in una norma giuridica la giurisprudenza della Suprema Corte che costantemente ha affermato che “l’incensuratezza dell’imputato non può ritenersi decisiva per la concessione del beneficio”, dovendo il giudice di merito valutare globalmente tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, per stabilire se in concreto concorrono le condizioni richieste per attenuare il reato (Cass., Sez. V, n. 1169/78; Cass. 17.01.70, Stabile; Cass. 13.05.81, Balestri). E ancora: è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche con riguardo espresso alla ‘ostinazione’ dell’imputato nella consumazione del reato, poiché il giudice ben può, dal grado di colpa o dal carattere del reo o della condotta del medesimo contemporanea al reato, ritenere l’imputato non meritevole della concessione delle attenuanti predette (Cass., Sez. I, n. 133/90). Secondo l’insegnamento della Cassazione, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non è valutabile il comportamento processuale dell’imputato, in quanto la scelta del patteggiamento, si rivela volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena, come pure non valutabile positivamente è l’eventuale confessione che derivi da un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a carico (Cass., Sez. VI, 6934/91; Cass., Sez. I, n. 7125/86; Cass. 29.01.87, Margiotta). Pertanto, l’applicazione di attenuanti generiche – malgrado gli ‘automatismi’ degeneri – non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo (Cass., Sez. I, n. 3529/93), elementi positivi di cui non vi è stata traccia nel processo de quo, se non quale offerta di risarcimento ‘caldeggiata’ dal Gup all’udienza, sulla cui ‘spontaneità’ e meritevolezza ai fini della concessione del beneficio è lecito interrogarsi alla luce del criterio ut supra secondo cui l’azione positiva non deve presentarsi come utilitaristica.

      Se è vero che l’ordinamento non consente che l’offeso – anche se costituito parte civile – possa ‘condizionare’ l’esito di un patteggiamento, sia riguardo al an che al quantum di pena, è pure vero che rientra tra i compiti fondamentali del giudice il controllo della corretta definizione dell’imputazione formulata dal P.M., affinché il patteggiamento non diventi accordo sui reati e sulle imputazioni. Il giudice non è un mero ratificatore della volontà delle parti, ma attua la sua giurisdizione: ha il potere di valutare la congruità sulla base degli atti già acquisiti e in modo completo, traendo il proprio convincimento dall’analisi delle carte processuali acquisite durante le indagini e non dal modo in cui il P.M. e l’imputato le hanno valutate. Ed è in questo spazio che può attivarsi la persona offesa prospettando al Giudice – in quanto terzo e imparziale e soggetto distinto dal P.M. – di operare la verifica della congruità dei termini giuridici della richiesta, cioè la correttezza della qualificazione giuridica dell’evento sulla base degli atti. Il giudizio sulla congruità della pena oggetto di accordo va riferito agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata in base agli elementi indicati dall’art. 133 c.p. e non già dalla gravità in astratto, del reato contestato, la cui valutazione è rimessa al legislatore e alla disciplina sanzionatoria da questi ritenuta adeguata.
      Tutto ciò premesso, nel caso de quo era lecito attendersi un ‘accordo’ sulla pena che indicasse almeno nella metà della pena edittale (9 mesi) la ‘pena base’, oltre al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, in quanto, nessun elemento personologico ex art. 133 c.p. né fattuale militava in tal senso, né alcuna prognosi favorevole di astensione dal commettere altri delitti poteva essere emessa a favore del reo.

      Profili criminologici e sociologici
      Ma i particolari più inquietanti, non entrati nel fascicolo del processo penale, bensì da sottoporsi al vaglio di sociologi e psicologi, riguardano l’astio che l’uomo nutriva nei confronti dei vicini di casa, cui sapeva di arrecare dolore certo, in ragione del fatto che il gatto faceva esso stesso parte della famiglia. Sentimento non certo sminuito dalla conoscenza della malattia grave e avanzata di cui il reo era affetto e che, dopo due mesi dalla sentenza di patteggiamento, lo porterà alla morte.
      Tali elementi ci spingono ad interrogarci sull’animo umano, che siamo sempre più abituati a vedere intollerante e incapace di trovare soluzioni adattative rispetto all’ambiente, sempre più bisognoso di soluzioni drastiche e immediate, sempre meno rispettoso dell’altrui diversità, quasi che si fosse sempre sul campo di battaglia. Sembra trasparire un’idea di individui legati a un’idea di indiscutibile ‘dominio’ su ciò che li circonda: l’orto, la terra, gli animali,  la propria cucina (vedi Trib. Asti, cuoco che uccide il gatto: qui, archivio mese di marzo 2009)
      forse i componenti della famiglia e, sicuramente, i vicini di casa: tutti soggetti/oggetti da sottomettere alla propria volontà, oppure stranieri, invasori. Sottomettere o scacciare a pena di morte (sia essa reale, cioè fisica, oppure simbolica: psicologica o sociale; oppure trasversale: uccido il tuo gatto perché voglio uccidere – simbolicamente – te).
      Il contributo che potrà essere offerto in proposito da sociologi e psicologi sarà determinante per comprendere ed evitare le conseguenze di benefici, talvolta concessi in modo aprioristico, che inficiano la ratio rieducativa, in virtù della quale sono giustificati.

      *Dottore in Legge